Servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.

Nella definizione di autoservizi pubblici non di linea su strada sono ricompresi  i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.

 

 

 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI ESAME RUOLO CONDUCENTI  (VEDI ALLEGATI)

(ai sensi dell'art. 18 comma 3 della LR 10/2024 che è andata a modificare la LR 24/1995 art. 12 comma 5​)

L'iscrizione nel Ruolo è necessaria per ottenere il rilascio, da parte del Comune, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, dell'autorizzazione per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente o per condurre autoveicoli (fino a 9 posti, compreso il conducente) adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente.

Il Ruolo è suddiviso in due sezioni:

  • conducenti di autovetture e motocarrozzette
  • conducenti di veicoli a trazione animale.

La domanda di iscrizione nel Ruolo deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui si intende svolgere l'attività.

È prevista una revisione periodica del Ruolo per verificare la permanenza dei requisiti.

 

L.R. 23/02/1995, n. 24

Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° marzo 1995, n. 9.

Art. 12 Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio.

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 11 fissa le date delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.

2. Le sessioni di esame si svolgono con cadenza almeno mensile (14).

3. Le date di esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le C.C.I.A.A. provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data ed il luogo di svolgimento.

La comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, è pubblicata a cura delle CCIAA, della Città metropolitana di Torino e delle province sui propri siti web istituzionali, almeno quindici giorni prima della data di esame (15)

6. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 9.

 

(14) Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 3, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La comunicazione è inviata agli interessati almeno trenta giorni prima della data d'esame, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.».

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