Riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate
E' stato pubblicato il nuovo calendario di raccolta dei tartufi, valido dal primo settembre 2024
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
Nelle tartufaie controllate o coltivate i tartufi prodotti sono di proprietà di chi le conduce, purché siano riconosciute dalla provincia competente e vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Il Settore Supporto al Territorio - Ufficio Tartuficoltura rilascia le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.
Domanda
La domanda di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate deve essere prodotta su carta legale; può essere presentata dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica (es. Consorzi) che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare a tartufaia.
La domanda di riconoscimento o di rinnovo deve essere integrata da una dichiarazione sostitutiva diretta ad attestare gli elementi conoscitivi dei terreni interessati dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia) e l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso del fondo (affitto, comodato, usufrutto).
Nel caso in cui il richiedente non sia unico proprietario o sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia, occorrerà produrre ulteriore dichiarazione sostitutiva dei comproprietari o dei proprietari del terreno nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso al richiedente il terreno in questione quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso. In alternativa analoga dichiarazione potrà essere resa dal richiedente elencando i comproprietari o i proprietari del terreno. In caso in cui il riconoscimento venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui sopra deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente e inoltre la certificazione che il richiedente è stato delegato da tutti gli altri soggetti.
Devono inoltre essere allegate:
a) una relazione che evidenzi le caratteristiche dei terreni da destinare a tartufaia riconosciuta redatta da un tecnico qualificato, che attesti in base agli elementi pedoclimatici, vegetazionali e topografici, la vocazione di questi terreni alla tartuficoltura.
b) un piano colturale contenente una dettagliata descrizione delle operazioni previste e di quelle già eseguite per il mantenimento e il miglioramento della produttività della tartufaia, scelte tra quelli comprese nell’allegato F (tartufaie controllate) e nell’allegato G (tartufaie coltivate).
c) una cartografia in scala congrua derivante da un rilievo topografico eseguito con una consona precisione in relazione alle finalità e che consenta la corretta ubicazione della palinatura riportando la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si chiede il riconoscimento, timbrata e vistata da un tecnico qualificato.
d) le visure catastali aggiornate alla data di presentazione dell’istanza
Anche in caso di rinnovo dovranno essere allegati i documenti previsti ai punti a),b),c) e d) evidenziando le eventuali variazioni planimetriche, di sistemazione o di operazioni del piano colturale .
Tutta la documentazione deve essere fornita in formato cartaceo e digitale.
Riconoscimento
Il Settore Supporto al Territorio - Ufficio Tartuficoltura effettua l’istruttoria della domanda, comprendente la valutazione della documentazione presentata ed un sopralluogo sul posto, e, tenuto conto della cartografia regionale di attitudine alla produzione di tartufo, in caso di esito positivo rilascia l'attestazione di riconoscimento comprendente eventuali prescrizioni a cui il richiedente deve attenersi. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate da apposite tabelle.
L’attestazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. La perdita dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente al Settore per gli opportuni adeguamenti.
L’attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti. Alla revoca consegue l’obbligo di rimozione della tabellazione entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
E’ vietata l’apposizione di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute secondo la procedura sopra descritta.
Il proprietario del fondo su cui insiste la tartufaia e il conduttore della tartufaia che abbia ottenuto il riconoscimento o il rinnovo del riconoscimento della stessa non ha diritto ad usufruire dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno per le piante radicate all'interno delle tartufaie, per tutto il periodo di validità del riconoscimento.
L'attestazione di riconoscimento necessita di una marca da bollo (€ 16,00).
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