Scuole Nautiche
Ai sensi dell'articolo 42 del D.M. 146 del 29.07.2008 sono denominati Scuole Nautiche i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
Le scuole nautiche possono essere di due tipi:
- scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa
- scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa
L'attività di scuola nautica è soggetta alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola.
Come fare per
Per esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico del Comune in cui ha sede l’attività una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) previo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
La S.C.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto da questa Provincia.
L'attività può essere concretamente iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. allo Sportello Unico fatta salva l’accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge nel termine di 60 gg dal ricevimento della segnalazione.
Le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono presentare la S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.
La materia è dettagliatamente disciplinata dal Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 recante la "Disciplina delle scuole nautiche".
Requisiti del titolare
Ai sensi dell' articolo 3 del del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 il richiedente l'autorizzazione, il titolare dell'impresa o legale rappresentante della società che intende esercitare l'attività di scuola nautica deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000:
a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea
- aver compiuto la maggiore età
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso
- non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o di riabilitazione
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.
Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
- capacità finanziaria
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di scuola nautica
- proprietà o disponibilità giuridica delle unità di diporto da utilizzare per le prove pratiche
- proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede
- arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico
- personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento.
Per le persone giuridiche i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti da tutti i soci quando trattasi si società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società
Capacita finanziaria
Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'attività di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante:
- un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari
ovvero
- attestazione di affidamento di euro 25.882,84 rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.
L'attestazione deve essere redatta secondo lo schema previsto nell'allegato A del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000.
Nel caso in cui una autoscuola intenda svolgere anche l'attività di scuola nautica si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria.
Locali
I locali della scuola nautica, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 devono avere l'altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola e devono comprendere:
- un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati (1).
(1) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.
Arredi ed Attrezzature
Gli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 forniscono le disposizioni relative al materiale per le lezioni teoriche, all'arredamento didattico e alle unità di diporto.
Materiale per le lezioni teoriche
Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
- cartelloni raffiguranti: rosa dei venti, nomenclatura dell'imbarcazione a motore e a vela, segnali notturni e diurni di navigazione, norme per prevenire gli abbordi in mare, manovre dell'imbarcazione a vela, proiezione di Mercatore (ovvero carte nautiche a varie scale, in diverse proiezioni e di diversi servizi idrografici), prore e rotte, correzioni e conversioni, deriva e scarroccio, segnali da sub;
- fanali di via e dispositivi acustici;
- motore fuoribordo con elica;
- tavole delle precedenze nelle varie casistiche;
- strumentazione meteorologica: barometro, igrometro e termometro;
- cartelloni relativi alla struttura dello scafo;
- materiale da carteggio: carte nautiche contrassegnate emesse dall'Istituto Idrografico della Marina, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, portolano, carta speciale n. 1111 dell'Ist. I.I.M. ed ogni altra pubblicazione nautica necessaria alla formazione del diportista;
- bussola di rotta, di rilevamento e grafometro;
- strumento di radionavigazione;
- cartelloni relativi all'emisfero celeste, sestante e tavole per la risoluzione delle rette di altezza;
- manuale per scuola nautica da diporto aggiornato e comunque attrezzature e ausili didattici idonei all'insegnamento teorico - pratico del programma d'esame.
In alternativa, ove possibile, il materiale sopra elencato potrà essere sostituito da idonee raffigurazioni.
Arredamento didattico
Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche.
Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento.
L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
- una cattedra od un tavolo per insegnante;
- una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- almeno quattro tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole.
Unità di diporto
La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.
Tutti i natanti devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, sia per le esercitazioni di navigazione che per l'effettuazione degli esami.
Centri di istruzione
L'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 attribuisce la facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile per costituire Centri di istruzione per la nautica.
L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche ed è rilasciata dalla Provincia di Cuneo previa presentazione di istanza in bollo nella quale devono essere indicati:
- la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
- il responsabile del consorzio;
- le generalità degli istruttori;
- l'ubicazione della sede del consorzio.
Il consorzio deve essere dotato delle unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle scuole nautiche aderenti e delle attrezzature didattiche.
Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.
Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
Insegnanti ed istruttori
La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni (articolo 14 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000).
Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore può cumulare le suddette funzioni se abilitato.
L'insegnante di teoria della scuola nautica, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Regionale e dell'art. 42 del D.M. n. 146/2008, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli/abilitazioni:
- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2007
- titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto
- docente di istituti nautici o professionali per la navigazione
- ufficiale superiore del corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni
- patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno 5 anni
L'istruttore della scuola nautica, ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 146/2008, deve essere in possesso della seguente abilitazione:
- patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
Inoltre, per svolgere l'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione occorre essere un esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
Trasformazione e variazione assetto societario
Le imprese che esercitano l'attività di scuola nautica devono comunicare alla Provincia di Cuneo ogni variazione o trasformazione dell'assetto dell'impresa stessa, quali, a titolo esemplificativo, recesso di soci, subentro di nuovi soci, trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, trasformazione di forme societarie, variazione della denominazione sociale, ecc..
Il requisito della capacità finanziaria deve essere nuovamente dimostrato nel caso in cui sia intervenuta una modifica che abbia comportato la costituzione di una nuova entità giuridica.
Trasferimento locali
In caso di trasferimento della sede della scuola nautica occorre darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Cuneo utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Trasporti.
L'attività può essere concretamente iniziata presso i nuovi locali dalla data di presentazione della comunicazione di trasferimento locali alla Provincia di Cuneo.
L’Ente provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella comunicazione ed a verificare l'idoneità dei nuovi locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Cessazione attività
La cessazione dell'attività della scuola nautica deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Cuneo.
Attenzione: si comunica che il Consiglio provinciale con Deliberazione n. 31 del 29 aprile 2024 - pubblicata sull'Albo pretorio provinciale in data 21 maggio 2024 - ha aggiornato le spese di segreteria relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo come da Allegato A. I nuovi importi sono in vigore dalla data di pubblicazione della sopra menzionata Delibera.
Si ricorda, inoltre, che dal 1° settembre 2021 il versamento delle spese amministrative e dell’imposta di bollo potrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema di pagamento elettronico PagoPA come da indicazioni disponibili al seguente link: https://www.provincia.cuneo.it/ente/pagopa
Digitalizzazione documenti
A far data dal 1° gennaio 2019, per esigenze di digitalizzazione di tutti i documenti in ingresso al protocollo dell’Ente, l’utenza dell’Ufficio Trasporti è invitata:
all’utilizzo prioritario della PEC per tutti gli invii di comunicazioni, istanze, documenti, ecc. indirizzati all’Ufficio;
solo qualora gli utenti siano sprovvisti di indirizzo PEC la trasmissione dei documenti potrà avvenire in modalità cartacea (tramite posta o consegna diretta). In tal caso si chiede che tutta la documentazione sia predisposta in formato A4
Art. 3, 7, 9, 10, 11, 12 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000
Art 31 e 42 del D.M. n. 146/2008 del 29 luglio 2008
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