Trasporti Conto Proprio
Art. 31 della Legge n. 298/74 – Definizione
Il trasporto di cose in conto Proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
- il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano, o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
- le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
NB: si intende per attività complementare quando:
- le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;
- i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;
- i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.
Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
L’ufficio svolge attività istruttoria delle pratiche e rilascia le relative licenze.
La Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 prevedono che l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T sia subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia.
Veicoli che non necessitano di licenza di trasporto:
- veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;
- veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- veicoli classificati ad uso speciale.
Attenzione: si comunica che il Consiglio provinciale con Deliberazione n. 31 del 29 aprile 2024 - pubblicata sull'Albo pretorio provinciale in data 21 maggio 2024 - ha aggiornato le spese di segreteria relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo come da Allegato A. I nuovi importi sono in vigore dalla data di pubblicazione della sopra menzionata Delibera.
Si ricorda, inoltre, che dal 1° settembre 2021 il versamento delle spese amministrative e dell’imposta di bollo potrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema di pagamento elettronico PagoPA come da indicazioni disponibili al seguente link: https://www.provincia.cuneo.it/ente/pagopa
Digitalizzazione documenti
A far data dal 1° gennaio 2019, per esigenze di digitalizzazione di tutti i documenti in ingresso al protocollo dell’Ente, l’utenza dell’Ufficio Trasporti è invitata:
- all’utilizzo prioritario della PEC per tutti gli invii di comunicazioni, istanze, documenti, ecc. indirizzati all’Ufficio;
- solo qualora gli utenti siano sprovvisti di indirizzo PEC la trasmissione dei documenti potrà avvenire in modalità cartacea (tramite posta o consegna diretta). In tal caso si chiede che tutta la documentazione sia predisposta in formato A4
Art. 31 della Legge n. 298/74 – Definizione
Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783
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