Fase preliminare al PAUR ex art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006
Obiettivo
Le amministrazioni e gli enti coinvolti si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Modalità
Ai sensi dell’art.26-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza ex art. 27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
- Studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- Progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- l’elenco degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera nonché relative autorità competenti al rilascio di tali atti;
- l’elenco degli elaborati presentati;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo degli oneri istruttori.
Art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006
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