Acque minerali e termali

L’attività svolta dal servizio acque minerali e termali prevede lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al rilascio dei permessi di ricerca  e delle concessioni minerarie, di cui alla Legge Regionale n. 25/1994: “Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali”, oltre alla costante attività di vigilanza mineraria ed all’applicazione delle sanzioni amministrative.

L’attuale regolamentazione in materia di acque minerali e termali prevede che per il loro utilizzo si debba presentare una istanza diretta ad ottenere:

  • Il permesso di ricerca  avente ad oggetto:
    • a) il rinvenimento di falde acquifere sotterranee e la captazione di sorgenti;
    • b) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e le proprietà favorevoli alla salute;
    • c) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti e delle falde di acque minerali e/o termali sotto il profilo dell’alimentazione e della potenzialità;
    • d) la delimitazione dell’area in cui si intende sviluppare la ricerca; e) la realizzazione delle opere di captazione.
  • L’estensione dell’area del permesso di ricerca è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino interessato e non può superare 1.000 ettari.
  • Il permesso di ricerca può essere rilasciato per la durata massima di tre anni.

E’ prevista la possibilità della proroga del permesso di ricerca per una sola volta e per la durata massima di due anni.

La concessione di quelle sorgenti di acque minerali e termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata, di cui l’Amministrazione abbia riconosciuta l’esistenza e la coltivabilità, a seguito di espressa ricerca eseguita secondo le modalità previste al Titolo I della L.R.25/94 e secondo i criteri previsti dlla L.R.25/94, a chiunque ne faccia richiesta ed abbia le capacità tecnico economiche a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori ed alla potenzialità di portata dell’acqua captata.

L’estensione dell’area oggetto di concessione è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente.

La concessione può essere rilasciata per la durata massima di venti anni e rinnovata, per periodi non superiori a venti anni.

Settore: 
Tutela del territorio
Ufficio: 
Acque minerali e termali e Tartufi
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza, 21 - 4° piano
Telefono: 
0171 445 350
Riferimento normativo: 

L.R. n. 25 del 12 luglio 1994

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