Deposito oli minerali

Tipologia di depositi oli minerali e vendita GPL in bombole e piccoli serbatoi

  • Depositi di oli minerali per uso privato o industriale con capacità complessiva superiore a mc. 25
  • Depositi di oli minerali per uso commerciale con capacità complessiva superiore a mc 10
  • Impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL con stoccaggio non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi
  • Depositi di GPL in bombole con capacità di accumulo superiore a 1000 kg
  • Attività di vendita di GPL da parte di “operatori terzi” facenti parte dell’organizzazione delle aziende distributrici (art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 128/2006)

La Provincia autorizza le seguenti tipologie d'istanze:

  • Installazione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio
  • Interventi che variano la capacità di lavorazione
  • Interventi di variazione della capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%
  • Dismissione di impianti di lavorazione o stoccaggio
  • Installazione ed esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL e l’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi

Il Settore Tutela Ambiente informa

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 13 settembre 2004 è stata pubblicata la Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia". Tale legge disciplina il settore dell'energia secondo tre aspetti:

  • definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione
  • completamento della liberalizzazione del mercato
  • incremento dell'efficienza del sistema

Sono soggetti a regime autorizzativo di competenza non provinciale:

  • le infrastrutture e insediamenti strategici come definiti dall'art. 57 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
  • gli impianti di distribuzione carburanti (con relativo stoccaggio)

La Provincia di Cuneo è pertanto l'ente competente per il rilascio delle autorizzazioni relative agli stabilimenti di deposito e di lavorazione di oli minerali e GPL, che in precedenza erano rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive o dalla Prefettura, ad eccezione delle "infrastrutture ed insediamenti stategici". Inoltre, la legge introduce semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. In particolare, le attività che dall'entrata in vigore della legge sono già state autorizzate continuano ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.

Referente/i: 
Barberis Alessandra
Telefono: 
0171 445 979 Barberis Alessandra
Dirigente: 
Fantino Luciano
Riferimento normativo: 
  • R.D.L. 2 novembre 1933,
  • n. 1741; R.D. 20 luglio 1934,
  • n. 1303; L. 21-3-1958 n. 327;
  • L. 02-02-1973, n. 7;
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
  • D.M. 7 febbraio 1995;
  • L.R. 26 aprile 2000, n. 44;
  • L.R. 7 ottobre 2002, n. 23;
  • Legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • Circolare n. 165 del 7 ottobre 2004;
  • D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128;
  • L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza, 21 - 3° piano - lato Via M. D'Azeglio
Codice ufficio: 
GRI
Codice Servizio: 
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