Qualità dell'aria
QUALITA' DELL'ARIA
La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria. Essa contiene gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.
Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854, pubblicata sul BURP n. 16 del 18 aprile 2019, Supplemento ordinario n. 1 ed è consultabile all'indirizzo:
Le informazioni sulla qualità dell'aria derivano dalle misure rilevate dal Sistema Regionale di rilevamento sulla Qualità dell'Aria, gestito dall'ARPA Piemonte, dai dati dell'Inventario regionale delle emissioni e sono integrate tramite l'utilizzo di tecniche modellistiche per poter fornire un adeguato livello di informazione per l'intero territorio regionale.
Il Sistema Regionale di rilevamento sulla Qualità dell’Aria
Il Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ogni anno mette a disposizione delle amministrazioni locali e della popolazione i dati raccolti sul territorio provinciale dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.
- Rete regionale di rilevamento — Arpa Piemonte
- Qualità dell'aria in Piemonte (ambiente.piemonte.it)
- https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/cuneo/aria
Semaforo antismog
Visto il perdurare di una situazione critica, relativa alla qualità dell’aria, in attuazione del cosiddetto “Accordo Padano” stipulato nel mese di giugno 2017 a Bologna, è stato introdotto, nella stagione invernale, un semaforo per l’attivazione di misure temporanee omogenee nel bacino padano, al verificarsi di condizioni favorevoli all’aumento delle concentrazioni di PM10. Il “semaforo antismog” è consultabile alla pagina
Disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria, ad integrazione e potenziamento di quelle già vigenti.
Tali disposizioni, in vigore dal 1° marzo 2021, sono attive nel periodo invernale, dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno; esse riguardano tutto il territorio regionale, con opportune differenziazioni, a seconda delle zone (Agglomerato di Torino Zona IT0118, pianura Zona IT0119 o collina Zona IT0120) e del numero di abitanti dei Comuni interessati (popolazione maggiore o minore di 10.000 abitanti). E’ esclusa la zona di montagna Zona IT0121.
Mappa dei Comuni suddivisi per zone mappa comuni
Elenco dei Comuni suddivisi per zone elenco comuni
Alcune di tali disposizioni sono strutturali, ovvero valide anche in caso di semaforo verde, alcune emergenziali, ovvero sono valide solamente in caso di semaforo arancione (Livello di Allerta 1) e rosso (Livello di Allerta 2). L'attivazione dei livelli di allerta del semaforo è effettuata da Arpa Piemonte nei giorni di controllo settimanale stabiliti (lunedì, mercoledì e venerdì).
Le misure riguardano gli ambiti relativi alla mobilità, al riscaldamento e all’agricoltura tabelle misure straordinarie
Le misure relative alla mobilità si applicano nei seguenti Comuni della Provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: ALBA, BORGO SAN DALMAZZO, BRA, BUSCA, CUNEO, FOSSANO, MONDOVI’, SALUZZO, SAVIGLIANO. I testi delle ordinanze relative alle misure straordinarie e le mappe riportanti le strade interessate dai blocchi sono consultabili sulle rispettive pagine istituzionali.
Le altre misure si applicano a tutti i Comuni in zona di pianura e collina
Il testo delle disposizioni regionali è reperibile alla pagina
Disposizioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell’aria | Regione Piemonte
Impianti termici civili a biomassa
Riassunto delle disposizioni per utilizzo impianti termici civili a biomassa con potenza inferiore a 35 kW limitazioni impianti termici civili a biomassa
Abbruciamento materiali vegetali
La legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15, stabilisce il divieto di abbruciamento materiali vegetali nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, mentre la l.r. n. 1 del 22/01/2019, prevede la possibilità di derogare a tale divieto per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, precisando che tali deroghe sono concesse dai Sindaci, con propria ordinanza.
Le disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, accertata la situazione di superamento dei limiti di polveri sottili per le zone IT0118 (“Agglomerato di Torino”), IT0119 (“Pianura”) e IT0120 (“Collina”), hanno disposto, nelle suddette zone, l’estensione temporale del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, con anticipo al 15 settembre e prolungamento fino al 15 aprile e soprattutto l’impossibilità di applicare deroghe, ad eccezione unicamente di quelle derivanti da situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
L.R. n. 43 del 07/04/2000;
L.R. n. 44 del 07/04/2000;
D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009;
D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
D.C.R. 364-6854 del 25/03/2019;
D.G.R. 24-903 del 30/12/2019;
D.G.R. 9-2916 del 26/02/2021;
D.G.R. 23-7444 del 13/09/2023.
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