Rilascio di concessione per impianto a fune (competenze cessate)

L'immagine rappresenta un impianto a fune

Competenze (assetto normativo previgente e aggiornamento)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto di persone esericitati mediante linee filoviarie, funicolari e funiviarie (art. 84).

Successivamente, la Regione Piemonte ha disciplinato in modo organico la materia degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone con la Legge Regionale 14 dicembre 1989, n. 74, individuando le competenze amministrative degli enti territoriali.

Principali competenze amministrative e di vigilanza della Provincia di Cuneo (assetto previgente):

  • rilascio e rinnovo delle concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari ricadenti sul territorio di più Comuni appartenenti alla medesima Provincia (art. 3, comma 2, L.R. 14/12/1989 n. 74, art. 12 L.R. 14/12/1989 n. 74);
  • autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio, previa ascquisizione di nulla osta tecnico dell'USTIF competente per territorio, nonché del parere favorevole della Regione Piemonte o della Comunità Montana competente (art. 10 L.R. 14/12/1989 n. 74);
  • esercizio dei poteri di autotutela, attraverso:
    • la revoca delle concessioni per comprovate esigenze di pubblico interesse;
    • la decadenza nei casi di inottemperanza alle prescrizioni impartite dall’Ente concedente;
    • la sospensione delle concessioni per ragioni di pubblica utilità o per assegnare un termine per l’adempimento degli obblighi imposti. (art. 13 L.R. 14/12/1989 n. 74);
  • Approvazione delle tariffe, degli orari e dei periodi di apertura al pubblico degli impianti funiviari. (art. 14 L.R. 14/12/1989 n. 74);
  • Vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti, con conseguente irrogazione delle sanzioni previste in caso di violazioni della normativa di settore. (artt. 16 e 17, comma 1, L.R. 14/12/1989 n. 74; Titolo VII del D.P.R. 11/07/1980 n. 753).

 

Aggiornamento normativo

La Legge Regionale Piemonte 9 aprile 2024, n. 17, recante la “Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone”, ha abrogato la Legge Regionale 14 dicembre 1989, n. 74, ridefinendo l’assetto delle competenze amministrative in materia.

Per effetto di tale riforma normativa:

  • le funzioni relative agli impianti a fune e agli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone non sono più attribuite alla Provincia di Cuneo;
  • restano in capo alla Provincia esclusivamente gli adempimenti residuali, connessi:
    • alla gestione degli archivi;
    • ai procedimenti avviati o già conclusi sulla base della normativa previgente.

Avviso all’utenza – Aggiornamento competenze

Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale Piemonte 9 aprile 2024, n. 17, le funzioni relative agli impianti a fune e agli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di personenon sono più di competenza della Provincia di Cuneo.

In base alla normativa vigente, per i procedimenti di nuova attivazione:

  • nell’ambito territoriale montano, le competenze relative al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all’esercizio pubblico degli impianti funiviari sono esercitate dalle Unioni Montane territorialmente competenti;
  • al di fuori dell’ambito montano, le medesime competenze sono esercitate dalla Regione Piemonte.

La Provincia svolge esclusivamente attività residue connesse alla gestione degli archivi e ai procedimenti avviati o conclusi in base alla normativa previgente.

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Trasporti e servizi alla persona
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza, 21 - 4° piano - stanza n. 412
Telefono: 
0171 445 438
Riferimento normativo: 

D.P.R. 27 luglio 1977, n.616,

Legge Regionale 14 dicembre 1989, n. 74, art.3 comma 2, artt. 10,12,13,16,17 comma 1,

Titolo VII del D.P.R. 11/07/1980 n. 753

Legge Regionale Piemonte 9 aprile 2024, n. 17

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