L'attività di tassidermia, ovvero l'insieme delle tecniche finalizzate alla conservazione, totale o parziale, della pelle o di parti del corpo degli animali vertebrati, preservandone l'aspetto esteriore per finalità scientifiche, didattiche o amatoriali, è disciplinata dall'articolo 6 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dal Regolamento regionale n. 7/R del 1° dicembre 2025.
Ai fini della normativa regionale:
- per tassidermia si intende l'attività volta a conservare, in tutto o in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati mediante l'impiego di specifiche tecniche;
- per imbalsamazione si intende il trattamento finalizzato a conservare il corpo degli animali evitando i processi di decomposizione e putrefazione;
- le attività di preparazione e conservazione dei trofei sono equiparate all'attività di tassidermia.
Il regolamento disciplina inoltre la detenzione e il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei.
Esemplari per i quali è consentita la tassidermia
L'attività di tassidermia e imbalsamazione è consentita esclusivamente per:
- fauna selvatica cacciabile o legittimamente prelevata nel rispetto della normativa vigente;
- fauna non protetta presente sul territorio nazionale;
- fauna esotica o proveniente dall'estero accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente;
- animali da compagnia;
- animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati;
- animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19 della L.R. 5/2018.
Obblighi dei tassidermisti autorizzati
I tassidermisti autorizzati devono:
- compilare la documentazione prevista per ogni richiesta di preparazione tassidermica;
- conservare la documentazione e i registri previsti dalla normativa;
- applicare i contrassegni identificativi forniti dalla Provincia;
- segnalare alla Provincia le richieste relative a specie protette o non cacciabili oppure a specie cacciabili presentate al di fuori dei periodi consentiti dal calendario venatorio.
La mancata segnalazione comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
- Settore:
- Supporto al territorio
- Ufficio:
- Caccia e pesca
- Ubicazione ufficio:
- Cuneo - Corso Nizza, 21 - piano terreno
- Allegati - normativa:
- Riferimento normativo:
- Art. 6 Legge 157/92
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2025 n. 7/R.

