Tassidermia

Allocco - dalla collezione tassidermica della Provincia di Cuneo

L'attività di tassidermia, ovvero l'insieme delle tecniche finalizzate alla conservazione, totale o parziale, della pelle o di parti del corpo degli animali vertebrati, preservandone l'aspetto esteriore per finalità scientifiche, didattiche o amatoriali, è disciplinata dall'articolo 6 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dal Regolamento regionale n. 7/R del 1° dicembre 2025. 

Ai fini della normativa regionale:

  • per tassidermia si intende l'attività volta a conservare, in tutto o in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati mediante l'impiego di specifiche tecniche;
  • per imbalsamazione si intende il trattamento finalizzato a conservare il corpo degli animali evitando i processi di decomposizione e putrefazione;
  • le attività di preparazione e conservazione dei trofei sono equiparate all'attività di tassidermia.

Il regolamento disciplina inoltre la detenzione e il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei. 


Esemplari per i quali è consentita la tassidermia

L'attività di tassidermia e imbalsamazione è consentita esclusivamente per:

  • fauna selvatica cacciabile o legittimamente prelevata nel rispetto della normativa vigente;
  • fauna non protetta presente sul territorio nazionale;
  • fauna esotica o proveniente dall'estero accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente;
  • animali da compagnia;
  • animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati;
  • animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19 della L.R. 5/2018.

Obblighi dei tassidermisti autorizzati

I tassidermisti autorizzati devono:

  • compilare la documentazione prevista per ogni richiesta di preparazione tassidermica;
  • conservare la documentazione e i registri previsti dalla normativa;
  • applicare i contrassegni identificativi forniti dalla Provincia;
  • segnalare alla Provincia le richieste relative a specie protette o non cacciabili oppure a specie cacciabili presentate al di fuori dei periodi consentiti dal calendario venatorio. 

La mancata segnalazione comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

 

ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Caccia e pesca
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza, 21 - piano terreno
Allegati - normativa: 
Riferimento normativo: 
  • Art. 6 Legge 157/92
  • Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2025 n. 7/R.
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