Le principali ordinanze del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) tuttora vigenti o efficaci, considerando anche proroghe e continuità normativa sono le seguenti::
- Ordinanza n. 4/2026 del 6 luglio 2026
“Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”
Costituisce il riferimento principale per la gestione delle zone di restrizione, con disciplina delle misure sanitarie, biosicurezza e controllo della specie. - Ordinanza n. 1/2026 del 4 febbraio 2026
“Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA”
Rappresenta il riferimento nazionale per le attività nelle zone indenni, integrato con il PRIU Piemonte.
Ordinanza n. 4/2026
L'Ordinanza n. 4/2026 del Commissario Straordinario alla PSA, emanata il 6 luglio 2026, stabilisce le misure straordinarie per prevenire, controllare ed eradicare la Peste Suina Africana sul territorio nazionale. L'obiettivo principale è interrompere la diffusione del virus nei cinghiali selvatici e prevenire il contagio degli allevamenti suinicoli.
Le misure previste si basano su quattro pilastri fondamentali:
1. Contenimento della popolazione dei cinghiali
L'Ordinanza prevede il rafforzamento delle barriere autostradali e di altre recinzioni fisiche per limitare gli spostamenti dei cinghiali dalle aree infette a quelle indenni. Inoltre vengono attuati piani di depopolamento mediante catture, trappolaggio e controllo faunistico, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la densità dei cinghiali nelle zone a rischio.
2. Sorveglianza epidemiologica
È obbligatoria la segnalazione di ogni cinghiale trovato morto o moribondo. Le carcasse devono essere campionate, analizzate e smaltite secondo procedure rigorose. Nelle aree maggiormente colpite viene intensificata la ricerca attiva delle carcasse, anche attraverso l'impiego di unità cinofile specializzate addestrate alla localizzazione di resti di cinghiali infetti.
3. Zone di Controllo dell'Espansione Virale (CEV)
L'Ordinanza introduce le Zone CEV, aree ad elevato rischio poste in prossimità delle barriere e delle zone infette. In queste aree sono vietate la caccia al cinghiale, le gare cinofile e molte attività che potrebbero provocare la dispersione degli animali. Vengono invece privilegiate le attività di monitoraggio, ricerca delle carcasse e depopolamento selettivo.
4. Biosicurezza negli allevamenti
Sono previste verifiche obbligatorie negli allevamenti di suini, con particolare attenzione alle strutture semibrade. Gli allevamenti che non garantiscono adeguate condizioni di biosicurezza possono essere sottoposti a blocco delle movimentazioni, svuotamento o abbattimento degli animali. Gli operatori devono inoltre segnalare immediatamente ogni sospetto di malattia o aumento anomalo della mortalità.
L'ordinanza disciplina anche le attività all'aperto nelle zone soggette a restrizione, imponendo specifici protocolli di biosicurezza per escursionismo, ricerca di funghi e tartufi, pesca, manifestazioni sportive e attività agricole. In tali aree è obbligatorio evitare comportamenti che possano favorire la diffusione del virus attraverso persone, mezzi, cani o attrezzature.
Particolare importanza viene attribuita alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Province autonome, Servizi veterinari, Forze dell'ordine, enti gestori delle aree protette, associazioni venatorie e volontariato. Tutti i dati raccolti devono essere registrati nei sistemi informativi veterinari nazionali per consentire un monitoraggio continuo dell'evoluzione epidemiologica.
L'Ordinanza rimane in vigore fino al 28 marzo 2027 e rappresenta il principale strumento nazionale per il controllo della PSA, puntando alla tutela della sanità animale, della filiera suinicola e dell'economia agricola italiana
- Ordinanza n. 4/2026 del 6 luglio 2026
- Settore:
- Supporto al territorio
- Ufficio:
- Caccia e pesca
- Ubicazione ufficio:
- Cuneo - Corso Nizza, 21 - piano terra
- Telefono:
- 0171 445 205
- 0171 445 209
- 0171 445 410
- Allegati - normativa:
