Comunione di utenti
Comunione di utenti
L’ art. 58 R.D. n. 1775 dell‘11.12.1933 e s.m.i. e l’art. 7 Regolamento Regionale 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. prevedono, qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, la possibilità di presentare un’unica domanda di concessione; a tale fine i richiedenti possono costituirsi in Consorzio oppure in Comunione di utenti, individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.
Si suggerisce, pertanto, in caso di presentazione di un’unica istanza da parte di un considerevole numero di soggetti, di valutare la costituzione, nelle modalità previste dalla legge, di un apposito Consorzio o, in alternativa, di formare una Comunione di utenti secondo il fac-simile allegato, da presentarsi in carta semplice corredato dai documenti di identità in corso di validità di ciascun soggetto sottoscrittore.
art. 58 R.D. n. 1775 dell‘11.12.1933 e s.m.i.
art. 7 Regolamento Regionale 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.
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