Requisito di disponibilità delle risorse finanziarie
Punto A.6 dell’Allegato A del Regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i. - Requisito di disponibilità delle necessarie risorse finanziarie
Chiarimenti applicativi
Circa la congruenza delle attestazioni di credito a quanto previsto al punto A.7 dell’Allegato A del Regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R, si chiarisce quanto segue sulla base di nota esplicativa fornita dalla Regione Piemonte (prot. n. 3470 /DB10.15 in data 04.03.2013):
il regolamento regionale n. 10/R, anzi citato, in proposito così prevede: “Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione”.
E’ pertanto necessario che l’istante fornisca all’amministrazione procedente documenti attestanti la disponibilità di risorse finanziarie congruenti al quadro economico contenuto nel progetto in istruttoria.
Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato
Nel caso di persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato sono ammesse le seguenti modalità di attestazione:
1. potrà essere prodotta attestazione, adeguatamente supportata, della disponibilità della somma necessaria all’esecuzione delle opere. A titolo meramente esemplificativo dette dichiarazioni potranno consistere in:
- attestazione, da parte di banche o di istituti equivalenti riconosciuti, di sussistenza di risorse finanziarie, con specifico riguardo al quadro economico allegato al progetto;
- autodichiarazione - nel caso di persona fisica - di situazione economica patrimoniale a garanzia della copertura finanziaria del progetto, supportata da un'adeguata elencazione di beni o risorse;
- presentazione - nel caso di persona giuridica – dei documenti di bilancio societario riferiti all’anno di presentazione dell’istanza a dimostrazione della realizzabilità economica dell’intervento proposto (eventuale iscrizione - per le S p A e per le S A p A - nel bilancio societario di patrimonio destinato ad uno specifico impiego).I
In alternativa:
2. potrà essere fornita, come previsto dalla norma, un’attestazione di credito “da parte di banche e/o istituzioni equivalenti” che contenga obbligatoriamente i seguenti elementi:
- indicazione della banca o istituto equivalente riconosciuto;
- indicazione del soggetto beneficiario ossia l’istante;
- formulazione della disponibilità del soggetto alla concessione di un credito correlato all’opera in istruttoria.
Persone giuridiche di diritto pubblico
Nel caso di persone giuridiche di diritto pubblico sono ammesse le seguenti modalità di attestazione:
1. attestazione di credito da parte di un Istituto bancario o Soggetto equivalente, quale ad esempio la Cassa Depositi e prestiti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in analogia a quanto previsto al punto 2) per i soggetti di diritto privato, contenga obbligatoriamente i seguenti elementi:
- indicazione della banca o del soggetto equivalente;
- indicazione del soggetto beneficiario ossia l’istante;
- formulazione della disponibilità del soggetto alla concessione di un credito correlato all’ opera in istruttoria.
In alternativa
2. si ritiene che la capacità finanziaria possa essere dedotta dai documenti di bilancio dell’Ente ove questi documentino l’inserimento dell’opera nella programmazione pluriennale e successivamente annuale delle opere pubbliche, nonché la formale richiesta di finanziamento inoltrata agli Istituti deputati al finanziamento degli Enti pubblici.
Nota bene
Si specifica che per entrambe le tipologie di soggetti – di diritto privato e di diritto pubblico - è ammessa, in caso di attestazione di credito da parte di banche o istituti equivalenti, al punto c., l’introduzione della clausola che la concessione del credito sia vincolata alla effettiva fattibilità delle opere ovvero all’acquisizione della concessione e delle correlate autorizzazioni.
Ove venissero richiesti contestualmente a più soggetti finanziamenti in quota parte, il richiedente ne dovrà dare atto e tale circostanza dovrà essere adeguatamente esplicitata anche in ciascuna delle attestazioni di credito prodotte all’Autorità concedente.
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