Garanzie finanziarie (fideiussioni)

L’articolo 20, comma 2 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. prevede, a garanzia degli obblighi assunti per effetto del titolo concessorio, il versamento di una somma di denaro a titolo di cauzione, che può essere sostituita da idonea fideiussione. L’importo richiesto viene quantificato, ai sensi del successivo comma 2 bis, in una cifra non “inferiore a due annualità del canone demaniale di di concessione”; tale versamento viene richiesto anche nei casi di rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e di subentro nella titolarità delle stesse ex articolo 31 del medesimo D.P.G.R. 10/R-2003 e s.m.i.

Le garanzie finanziarie, prestate in sostituzione del versamento del deposito cauzionale, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

  • essere rilasciate da intermediari sottoposti a regime di vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia, quali banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzioni e, in specifici casi previsti dalla legge, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dal art. 106 del "nuovo" Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 così come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i.), ritenuti idonei dalla Banca d'Italia al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione;
  • contenere le condizioni generali e le clausole riportate nei rispettivi schemi di fideiussione sotto indicati, approvati con Provvedimento dirigenziale n. 4217 del 11.07.2023;

 

Eventuali condizioni aggiuntive, riguardanti unicamente i rapporti tra il Contraente e la Società garante, dovranno essere riportate separatamente da quelle degli schemi in questione.

Riferimento normativo: 

D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i.

Codice ufficio: 
ACQ
Codice Servizio: 
fideius

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