RINUNCIA alla concessione di derivazione di acqua pubblica

Il Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i. recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)” si occupa al Titolo III delle cause di estinzione della concessione.

Più precisamente l'articolo 32 norma la cessazione dell'utenza e recita:

1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.

(omissis)

4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del titolare;

b) gli elementi utili ad individuare la concessione;

c) la dichiarazione in merito alla consistenza e allo stato delle opere di derivazione.

L'autorita' concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o piu' usi dell'acqua senza che cio' comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalita' di esercizio della derivazione.

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