Servizio nazionale della protezione civile
Definizione e finalità
Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Attività di protezione civile
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
Autorità di protezione civile
Fanno parte del Servizio nazionale le seguenti autorità di protezione civile:
- il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia (operano in riferimento a tale ambito di governo il Dipartimento della protezione civile e le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo);
- i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni (operano in riferimento a tale ambito di governo le Regioni);
- i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni (operano in riferimento a tale ambito di governo i Comuni, anche in forma aggregata, e le Province).
Componenti, strutture operative e soggetti concorrenti
Il Servizio nazionale si articola in componenti (lo Stato, le Regioni e gli enti locali), strutture operative (il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, gli enti e istituti di ricerca con finalità di protezione civile, le strutture del Servizio sanitario nazionale, il volontariato organizzato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici) nonché soggetti concorrenti (gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile).
Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018
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