Inanellamento avifauna a scopo scientifico
L'autorizzazione all'inanellamento di avifauna a scopi di studio scientifico è disciplinata dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia).
L'attività è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione Europea per l’inanellamento (EURING).
L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle Regioni su parere dell'ISPRA.
L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
L’attività di inanellamento è autorizzata e disciplinata da ISPRA e avviene solo nell’ambito di progetti validati dalla Sezione Inanellamento degli Uccelli.
Le funzioni della Provincia in tale campo si limitano al recepimento, con apposito provvedimento autorizzativo, del parere tecnico dell'ISPRA che indica, per ogni singolo soggetto autorizzato, i caratteri dell'autorizzazione, le modalità di inanellamento, gli strumenti di cattura, il periodo di validità dell'autorizzazione.
Iter autorizzativo:
- presentazione dell’istanza di autorizzazione per la cattura temporanea di avifauna per scopi scientifici;
- verifica da parte dell’Ufficio Caccia Pesca Parchi e Foreste dei requisiti del soggetto richiedente;
- rilascio/diniego dell’autorizzazione nel rispetto delle vigenti norme in materia;
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
Art. 4, comma 2, della Legge n. 157/1992
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