Raccolta funghi a scopo scientifico
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 352/1993 e dell’art. 6 della L.R. 24/2007 la provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
La provincia può altresì rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
Se l'attività di raccolta avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
I titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta al personale addetto alla vigilanza (Agenti di Polizia Locale della Provincia, Carabinieri Forestali, Guardie ecologiche volontarie, altri Agenti della forza pubblica ecc...) unitamente a un idoneo documento d'identità.
Iter autorizzativo:
- presentazione di apposita istanza per autorizzazione alla raccolta di funghi epigei a scopo scientifico con specificati i nominativi e luoghi interessati.
- verifica da parte dell’Ufficio, dei requisiti del soggetto richiedente;
- rilascio dell’autorizzazione nel rispetto delle vigenti norme in materia. Sull'autorizzazione, se l'organizzazione richiedente non è una onlus, dovrà essere applicata una marca in competente bollo (allegarla all'istanza).
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
Art. 8 della legge n. 352/1993
Art. 6 della L.R. 24/2007
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