Raccolta flora spontanea e prodotti del sottobosco

L'attività di raccolta e la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è regolamentata in Piemonte dalla Legge Regionale 32/82 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale". (B.U. 10 novembre 1982, n. 45).

In particolare chi si vuole dedicare a questo tipo di attività è tenuto a rispettare le norme del Titolo III, capo I "Tutela della flora spontanea" artt. 13-18, e capo II "Raccolta dei prodotti del sottobosco" artt. 19-25, ed il titolo V "Disposizioni particolari" artt. 31-33. Una legge nazionale, la Legge 6 gennaio 1931, n. 99. (G.U. 19 febbraio 1931) disciplina la coltivazione, la raccolta ed il commercio delle piante officinali. L'elenco delle specie dichiarate officinali è incluso nel Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772. (GU n. 155 del 4-07-1932).

Da questa serie di norme consegue che:

  • la cotica erbosa e la lettiera, nonche' lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati (attività consentita nei terreni destinati a vivai);
  • la vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non puo' essere danneggiata o distrutta;
  • sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonche' il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta;
  • per ogni specie non catalogata come protetta in modo assoluto e' consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili piu' comunemente consumate. I divieti ed i limiti precedenti non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette, nonche' delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erbarotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis.

La Provincia di Cuneo autorizza la raccolta in deroga di piante protette, piante officinali spontanee, prodotti del sottobosco, formica rufa, anfibi, molluschi e gamberi per fini didattico-scientifici.

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, non incluse nell'elenco delle specie a protezione assoluta, e' soggetta alle disposizioni della Legge 6-1-1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio, nel rispetto dei quantitativi indicati nel Regio Decreto .

La raccolta dei prodotti del sottobosco e' consentita, dall'alba al tramonto, per una quantita' giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

  • Muschi: Kg 0,300
  • Fragole: Kg 0,500
  • Lamponi: Kg 1,00
  • Mirtilli: Kg 1,00
  • Bacche di ginepro: Kg 0,200.

Nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari. I quantitativi così indicati possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo Regionale, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionali.

Durante la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della flora nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo. (Le norme non si applicano nel caso di attivita' pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani).

La raccolta dei prodotti del sottobosco può essere limitata nelle aree protette o su tutto o parte del territorio regionale per determinate condizioni ambientali che potrebbero compromettere seriamente la sopravvivenza delle specie.

E' consentita la commercializzazione di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonche' da giardini ed orti botanici. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varieta', la provenienza ed il peso netto all'origine. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione. 

ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Caccia e pesca
Telefono: 
0171 445 1
Dirigente: 
Risso Alessandro
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza 21 - piano terreno

Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024