Detenere fauna selvatica imbalsamata
La Provincia di Cuneo può autorizzare la detenzione di preparazioni tassidermiche, qualora siano rispettati i dettami dell'art. 19, commi 2-3, della L.R. 19.06.2018, n.5, ovvero:
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I Comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa, provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
Iter autorizzativo:
- istanza di autorizzazione alla detenzione di preparazioni tassidermiche, presentata dai sopra indicati soggetti;
- rilascio dell’autorizzazione, in bollo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.
Art. 6 Legge 157/1992;
Art. 19, commi 2 e 3, della Legge Regionale 19.06.2018, n.5;
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